ENAC e DRONI (SAPR): Facciamo chiarezza
SENTIAMO LA NECESSITA’ DI FARE CHIAREZZA
Questo bisogno cresce ogni giorno di più, in corrispondenza alla nascita di nuove realtà nel nostro settore dei droni (denominati APR dalla normativa Italiana), nella speranza di ridurre il business “poco deontologico” che in alcuni casi ne ruota attorno.
Detto questo, vorremmo dare informazioni corrette, mettervi in guardia da “business-man” e spiegarvi a chiare lettere (con riferimenti alla normativa) come stanno le cose, in modo da potervi difendere autonomamente da chi vi fornisce (anche in buona fede) informazioni errate o distorte.
Sarà un informazione estesa, dettagliata (per quanto possibile tramite del semplice testo) e molto diversificata in termini di argomentazioni.
Ove presenti fonti, saranno citate per completezza di informazione, dovuta.
GLOSSARIO E ACRONIMI:
APR: Aeromobile a Pilotaggio Remoto senza persone a bordo, non utilizzato per fini ricreativi e sportivi (il solo aeromobile)
SPR: Stazione di Pilotaggio Remoto (la sola stazione di controllo e comando)
SAPR: sistema costituito da un mezzo aereo (aeromobile a pilotaggio remoto) senza persone a bordo, non utilizzato per fini ricreativi e sportivi, E dai relativi componenti necessari per il controllo e comando da parte di un pilota remoto.
VLOS Visual Line of Sight. Indica che le operazioni sono svolte in condizioni nelle quali il pilota remoto rimane in contatto visivo con il mezzo aereo, senza aiuto di dispositivi ottici e/o elettronici, per gestire il volo e rispettare le regole dell’aria applicabili al volume di spazio aereo interessato.
V70: volume di spazio v70 (230ft) di altezza massima dal terreno e di raggio 200m. Le regole dell’aria applicabili per le operazioni in V70 sono quelle dello spazio aereo interessato, inclusa la capacità di “see and avoid” per il pilota e ad eccezione del rispetto del principio del “to be seen” da parte degli altri aeromobili
SAPR: sistema costituito da un mezzo aereo (aeromobile a pilotaggio remoto) senza persone a bordo, non utilizzato per fini ricreativi e sportivi, e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando da parte di un pilota remoto.
AREE CONGESTIONATE: aree o agglomerati usati come zone residenziali, industriali, commerciali, sportive e in generale aree dove si possono avere assembramenti, anche temporanei, di persone.
Partiamo dal principio introducendo competenze e riferimenti:
Normativa Ed. 1 del 16 Dicembre 2013, entrata in vigore il 30 Aprile 2014.
Visualizzabile nel sito Istituazionale Enac all’indirizzo: http://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/information/N122671512/Regolamento_APR_ed.1.pdf
Sono competenza di Enac tutti i SAPR di massa massima al decollo non superiore ai 150kg e tutti quelli progettati o modificati a scopi di ricerca, sperimentazione o scientifici. Non sono assoggettati alle previsioni del regolamento:
a) i SAPR di Stato di cui agli articoli 744, 746 e 748 del Codice della Navigazione;
b) i SAPR che hanno caratteristiche di progetto tali per cui il pilota non ha la possibilità di
intervenire nel controllo del volo;
c) i SAPR che svolgono attività in spazio chiuso (spazio indoor);
d) i SAPR costituiti da palloni utilizzati per osservazioni scientifiche o da palloni frenati.
OPERAZIONE SPECIALIZZATA NON CRITICA:
Sono definite “non critiche” quelle operazioni che non prevedono il sorvolo, anche in caso di avarie e malfunzionamenti, di:
- aree congestionate, assembramenti di persone, agglomerati urbani e infrastrutture;
- aree riservate ai fini della sicurezza dello Stato;
- linee e stazioni ferroviarie, autostrade e impianti industriali.
Sono condotte nel volume di spazio “V70” e nell’ambito delle seguenti condizioni:
- ad una distanza orizzontale di sicurezza adeguata dalle aree congestionate, ma non inferiore a 150 m, e ad una distanza di almeno 50 m da persone e cose, che non
- siano sotto il diretto controllo dell’operatore;
- in condizioni di luce diurna;
- in spazi aerei non controllati;
- fuori dalle ATZ e comunque ad almeno 8 km dal perimetro di un aeroporto e dai
sentieri di avvicinamento/decollo di/da un aeroporto.
Come ben sapete, la dicitura “spazi aerei non controllati” vi porta l’attenzione sulla presenza, nel nostro paese, di spazi aerei denominati CTR che, a differenza di altre Nazioni, sono spesso molto vasti (anche decine di chilometri) e, per loro conformazione e caratteristiche, bloccano l’attività non critica degli APR secondo quanto sopra definito (in molti casi il limite inf. SFC occupa decine di chilometri). Vi suggeriamo quindi di verificare, prima di ogni missione, il sito ENAV AIP, ad esempio, accessibile tramite registrazione gratuita all’indirizzo: http://www.enav.it/enavWebPortal/htdocs/registrazione/regformstep1en.jsp
Nella sezione ENR (e poi sottosezione ENR6), dopo essere entrati con NomeUtente/Password, troverete le carte di vs interesse suddivise per competenza; nella sottosezione ENR5 troverete l’elenco dei “pericoli alla navigazione”, che trovate riportati nelle carte sopra menzionate.
Queste nozioni, al fine di un volo sicuro, sono fondamentali ed è necessario (se non siete già in possesso di licenza di volo o attestato di volo sportivo DPR133/2010) che le assimiliate durante il corso di qualificazione teorica di 33h presso l’Organizzazione di Addestramento (O.A.) Autorizzata Enac. Nel caso non sia chiara questa sezione, è di fondamentale importanza che sia ripetuta fino a che non l’abbiate ben digerita.
L’ultimo punto delle condizioni “non critiche” inoltre cita:
“fuori dalle ATZ e comunque ad almeno 8 km dal perimetro di un aeroporto e dai sentieri di avvicinamento/decollo di/da un aeroporto”.
Sicuramente, 8 km dal perimetro dall’aeroporto e fuori ATZ, ma la continuazione “e dai sentieri” significa che gli 8 km sono riferiti anche ai sentieri di avvicinamento/decollo. Spesso risulta impossibile rispettare questa distanza, a causa della morfologia del territorio, ci troveremmo sotto il livello del terreno.
Tuttavia, fermo restando che questo è scritto e questo vale, attenersi a questa indicazione.
OPERAZIONE SPECIALIZZATA CRITICA:
si intendono quelle operazioni condotte in VLOS, nell’ambito di limitazioni/condizioni che non rispettano, anche solo parzialmente, uno dei punti relativi all’elenco dei requisiti per le operazioni non critiche.
DICHIARAZIONE/AUTORIZZAZIONE:
Facciamo chiarezza sulla terminologia. Spesso, erroneamente, si legge “Autorizzati Enac”;
il regime di AUTORIZZAZIONE è quello sotteso alle operazioni CRITICHE;
il regime di DICHIARAZIONE è quello sotteso alle operazioni NON CRITICHE;
Nel gergo comune diffuso, anche se impropriamente, si nota che ci si definisce in entrambi i casi di operatori “Autorizzati”, per distinguersi da chi non ha inviato nessun documento ad Enac; non corretto, certamente, ma comunque un controllo nella ricezione della documentazione, da parte dell’Ente, c’è anche nel caso di op. spec. non critica. Sia per operazioni specializzate critiche, che non critiche, si è dunque operatori abilitati a svolgere quel tipo di operazione, sotto veste di dichiarazione (non critiche) o di autorizzazione (critiche).
Ben più grave e falso scrivere che si è AUTORIZZATI, se non lo si è in nessuna veste (né l’una, tantomeno l’altra).
Il modulo per la richiesta di AUTORIZZAZIONE per operazione spec. critica è al seguente link:
I moduli per la DICHIARAZIONE per operazioni spec. non critiche, li trovate a questo link:
ESEMPIO DI PERCORSO PER OP. SPEC. “NON CRITICA”, SUDDIVISO NELLE 2 FASI:
fase 1) RICHIESTA DI ATTIVITA’ SPERIMENTALE
Scaricare ai seguenti link i seguenti documenti (Aggiornamento – SOTTOSTANTI 2 PUNTI ABOLITI E SUPERATI):
1) Dichiarazione di Rispondenza al Regolamento Enac per attività sperimentale
http://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Navigabilit-13-/Sistemi_Aeromobili_a_Pilotaggio_Remoto_(SAPR)/Modulistica/info-1071606424.html (NON PIU NECESSARIO)
2) Form Limitazioni
http://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Navigabilit-13-/Sistemi_Aeromobili_a_Pilotaggio_Remoto_(SAPR)/Modulistica/info-2131986614.html (NON PIU NECESSARIO)
Nel modulo della Dichiarazione di Rispondenza, dovrete apporre marca da bollo da € 16,00.
Compilare tutta la Dichiarazione di Rispondenza e controllare che vi siano allegati tutti i documenti che sono riassunti nella tabella in ultima pagina che riportiamo qui, per comodità, spuntando poi con segno “X” la casella corrispondente:
Come noterete, non è necessario inviare in questa fase il manuale di volo, di manutenzione e delle operazioni, anche perché non conoscete ancora i dati tecnici del SAPR. Lo farete successivamente, nella fase 2 che vedremo più avanti.
Il “Modulo Enac limitazioni” citato in tabella, è quello di cui vi abbiamo riportato il link poco sopra: “Form Limitazioni”.
La configurazione è la descrizione particolare (non sommaria) di tutti i componenti installati sul Vs APR, sistemi, controlli, avionica, elettronica e meccanica presente “a bordo” e “a terra”.
Il programma di prove in volo, è l’elenco dei test che intenderete effettuare al fine di dichiarare la rispondenza al regolamento Enac, durante la fase sperimentale che, se non diversamente precisato, ha durata di 60 giorni.
L’analisi del rischio (dal termine inglese: Risk Assessment) ha lo scopo di valutare i rischi annessi alle operazioni specializzate di volo dello specifico SAPR, accoppiato alla specifica Organizzazione/Operatore. Essa varia in base a diversi fattori, ne citiamo solamente alcuni: caratteristiche del SAPR, formazione dei piloti, sistemi di emergenza installati a bordo del SAPR, procedure utilizzate, caratteristiche dell’aera delle operazioni, etc.
Nel Form Limitazioni, non serve marca da bollo. Vi forniamo uno spunto (non esaustivo) per compilarlo (screenshot di una sezione, non completo):
PASSIAMO ALLA FASE SUCCESSIVA, quando avrete finito la sperimentazione (che ovviamente potete iniziare solamente dopo essere stati pubblicati sul sito a seguito della fase 1).
fase 2) INVIO DOCUMENTAZIONE FINALE E DICHIARAZIONE
Scaricare ai seguenti link i seguenti documenti:
1) Dichiarazione di Rispondenza al Regolamento Enac per operazioni. spec. non critiche
2) Form Limitazioni (lo stesso della fase 1, scaricate un’altra copia) – Aggiornamento: PRESENTE PUNTO 2 ABOLITO E SUPERATO.
http://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Navigabilit-13-/Sistemi_Aeromobili_a_Pilotaggio_Remoto_(SAPR)/Modulistica/info-2131986614.html (NON PIU NECESSARIO)
Stessa procedura, altri 16€ di marca da bollo sulla seconda dichiarazione di rispondenza, e stavolta compilate la sezione sinistra del Form Limitazioni, come a titolo d’esempio e non esaustivo:
I documenti da inviare in questa seconda fase, li trovate nuovamente chiaramente elencati nella tabella della dichiarazione di rispondenza, qui sotto riportata per comodità:
Come potete notare, oltre ai documenti già comuni alla prima fase, dovrete spedire anche il manuale di volo, delle operazioni, la consuntiva prove (i risultati dei test effettuati nella fase 1) e nuovamente l’analisi del rischio, ma stavolta non per l’attività sperimentale, bensì per le operazioni specializzate non critiche che andrete ad effettuare.
Riassumendo: 2 fasi, una sperimentale ed una conclusiva di invio manualistica & C.
SEGUONO IMPORTANTI DELUCIDAZIONI, RAGGUAGLI, CONSIGLI, SEMPLICI CONSTATAZIONI:
Nel caso in cui abbiate bisogno di ausilio, nessuno vieta di collaborare con amici, conoscenti o colleghi. Nel caso in cui, invece, abbiate bisogno di CONSULENZA ENAC (ovvero di qualcuno che non collabora semplicemente con voi per la redazione dei manuali, ma li ha redatti in prima persona, con proprio Brand riconosciuto Enac, e vi assiste sia nell’interfaccia istituzionale che nella fase sperimentale),allora le Organizzazioni di Consulenza (O.C.) ad oggi autorizzate da Enac (12/01/2015) sono esclusivamente tre:
ENAC.APR.OC.001 – GeoSkyLab
ENAC.APR.OC.002 – Zefiro Ricerca e Innovazione
ENAC.APR.OC.003 – Fly In Srl
ALTRO PUNTO FONDAMENTALE: ATTESTATO DI COMPETENZA TEORICA E DI CAPACITA’ PRATICA.
Al seguente indirizzo (Aggiornamento: LINK ELIMINATO DA ENAC) trovate la Linea Guida 2014/001, inerente la qualificazione del personale di volo APR: http://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Navigabilit-13-/Sistemi_Aeromobili_a_Pilotaggio_Remoto_(SAPR)/Documenti_correlati/info550418526.html (link non più presente sul sito Enac)
Al paragrafo 8.2.1. COMPETENZE: elenco delle materie che dovrete affrontare nell’esame teorico presso Organizzazione di Addestramento. Le uniche “scuole” Autorizzate Enac sono al seguente link:
E’ di fondamentale importanza affidarsi ad Organizzazioni competenti ed affidabili, soprattutto nella fase di qualificazione teorica, momento in cui bisogna aver chiari diversi aspetti, sia normativi che “operativi” (in rif. a carte, spazi aerei controllati/non controllati, come e dove trovare queste info, etc…). I metodi per individuarle sono molteplici.
Al paragrafo 8.2.2. CAPACITA’: elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo delle capacità che un pilota APR deve esaudire. Nel link precedente trovate tra le organizzazioni che sono autorizzate a rilasciare attestati di capacità pratica, MA esclusivamente sul mezzo indicato nella colonna “Costruttore/Tipo/MOTOM”, non su altri mezzi diversi da quello.
In alternativa all’Organizzazione di Addestramento, il corso pratico è eseguito dal COSTRUTTORE. Quindi, come ripetuto più volte, ci sono due (e solo due) casi:
1) il costruttore siete voi, quindi autocertificate la vs capacità pratica tramite la fase sperimentale, con attestato, in base al syllabus riportato a titolo esemplificativo e non esaustivo nel punto 8.2.2 della linea guida sopracitata;
2) il costruttore è altra figura diversa da voi Operatori APR, ma già inserito e riconosciuto in abbinamento al vostro stesso mezzo, in elenco Enac in una delle tabelle a questo indirizzo:
Nasce ora un’importante distinzione da fare, ovvero come capire qual è il costruttore che vi permette di saltare la fase sperimentale e chiedere direttamente l’autorizzazione/dichiarazione, e quello che vi lascia in prima persona l’onere o l’onore di eseguirla, sostituendovi quindi obbligatoriamente a lui in veste di costruttore. L’assemblatore di kit diviene costruttore esclusivamente se si assume la responsabilità di quello specifico tipo di SAPR, ne conduce l’attività sperimentale e ne consegna al cliente finale il manuale di volo e manutenzione.
Seguendo la Nota Esplicativa a questo indirizzo: (superato, attualmente i costruttori “in serie” ex post-produzione, sono inseriti in tabella CERTIFICAZIONI DI PROGETTO):
riportiamo un passo fondamentale, in cui potete comprendere meglio quale costruttore è definito tale, quale assemblatore di kit è definito costruttore e quale tra questi costruttori vi permette di saltare la fase sperimentale e quale no (Cap.3 ex linea guida – ultimo paragrafo):
Quindi, ricapitolando, è possibile saltare la sperimentazione solo se:
1) il SAPR ha un Certificato di Omologazione/di Navigabilità;
2) il costruttore è nella tabella con dicitura “voli post-produzione” (Superato: attualmente vedasi tabella CERTIFICATI DI PROGETTO)*
*Nel secondo caso, il costruttore/assemblatore di kit, dovrà essere presente come riconosciuto nella tabella Enac sopra citata (operazioni specializzate non critiche con scopo di voli post produzione – ovvero: attuale CERTIFICAZIONI DI PROGETTO) e dovrà:
- consegnare al cliente copia del Manuale di Volo del SAPR;
- consegnare al cliente dichiarazione di conformità/corrispondenza tra SAPR consegnato e SAPR oggetto dell’attività sperimentale Enac;
- effettuare voli post produzione (voli di collaudo) per verificare il corretto funzionamento del SAPR prima della consegna;
- Consegnare al cliente (operatore) copia del flight test report finale.
Se non siete in nessuno dei due casi sopra citati, la sperimentazione da parte dell’operatore è sempre richiesta.
ATTENZIONE: VENDESI DRONI CERTIFICATI!
Nulla di peggio che affidare all’interpretazione un errato/incauto acquisto.
Ad oggi, non esistono in Italia droni certificati.
Se si acquista un SAPR che è stato riconosciuto presso l’elenco Enac per operazioni specializzate non critiche, ad esempio, non è un SAPR CERTIFICATO, è un processo che ha visto protagonisti sia il SAPR che l’OPERATORE. Quindi, non significa che potete comprarlo e utilizzarlo fin da subito, significa che quel SAPR sarà (presumibilmente) idoneo ad effettuare quel tipo di operazioni specializzate IN ACCOPPIAMENTO a quell’OPERATORE. Se cambia l’OPERATORE, e il nuovo “proprietario” siete voi, dovrete richiedere nuovamente il riconoscimento sotto Vs Organizzazione e Dichiarazione.
Articolo “Enac e droni (SAPR)” redatto in collaborazione a DRONEPOINT
Articolo redatto in data: 12 Gennaio 2015
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